Garantire la qualità dei prodotti
Garantire la qualità dei prodotti
I materiali ed oggetti in plastica possono essere prodotti utilizzando monomeri, additivi, antiossidanti e coadiuvanti tecnologici listati all’Allegato I del Regolamento UE N. 10/2011, queste sostanze pertanto, vengono definite sostanze intenzionalmente aggiunte (IAS). Tuttavia, tali sostanze di partenza utilizzate nella fabbricazione di materiali ed oggetti plastici possono contenere impurità provenienti dal loro processo di fabbricazione o di estrazione, inoltre, durante la fabbricazione di materiali ed oggetti in plastica si possono formare prodotti di reazione o decomposizione/degradazione.
L’Articolo 3, paragrafo 9 del Reg. UE N. 10/2011 definisce tali composti NIAS (non-intentionally added substance): “impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi durante il processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione”.
La valutazione del rischio di IAS e NIAS è necessaria in conformità ai requisiti riportati all’articolo 3 del Regolamento CE N. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, che al paragrafo 1 riporta:
“I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Allo stesso modo l’articolo 19 del Reg. UE N. 10/2011 chiarisce che “la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale”. Per raggiungere questo obiettivo, teoricamente tutte le sostanze NIAS devono essere identificate, quantificate e valutate dal punto di vista tossicologico. Di conseguenza, è responsabilità del produttore dell'imballaggio alimentare condurre una valutazione del rischio e definire il livello al di sotto del quale la migrazione non rappresenta un pericolo per la salute umana. Attualmente per le sostanze non listate ma aggiunte intenzionalmente, quali solventi, coloranti, etc… (articolo 6 del Reg. 10/2011) è prevista una soglia di migrazione di 0,01 mg/Kg (10 ppb), purchè queste sostanze si trovino in un uno strato non a diretto contatto con l’alimento e dietro una barriera funzionale e non devono essere nè CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) né in nanoforma. Gli stessi principi si possono applicare ai composti NIAS il limite di migrazione è convenzionalmente fissato al livello di 10 ppb e non devono essere CMR e in nanoforma.
I nostri esperti dei Laboratori pH possono supportare l’intera filiera di produzione (fabbricante, intermediario e utilizzatore finale) nella valutazione del rischio e dei NIAS. La valutazione si effettua a più livelli:
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