Water Services

Test e verifiche di impianti e dispositivi per l’acqua potabile

Soddisfare le disposizioni UE ed extra CEE in fatto di contatto alimentare

Soddisfare le disposizioni UE ed extra CEE in fatto di contatto alimentare

I macchinari utilizzati per la trasformazione, produzione e movimentazione degli alimenti, gli impianti di grandi dimensioni, così come vendor machine e coffee machine, oltre ai dispositivi utilizzati per la captazione, distribuzione e filtrazione delle acque devono sottostare a disposizioni nazionali, internazionali in ambito UE ed extra CEE in fatto di contatto alimentare. La valutazione di conformità di prodotti così complessi è costituita da diverse fasi:

  1. identificare tutte le parti della macchina che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari o con l’acqua;
  2. individuare i materiali che costituiscono queste parti;
  3. definire con precisione le condizioni in cui avviene il contatto componente-alimento (tempo, temperatura, velocità, pressione, etc.);
  4. individuare la legislazione specifica applicabile; dal 1935/2004 alla normativa di materiale e prodotto;
  5. definire nel dettaglio le prove da effettuare per verificare la conformità, definendo i test di migrazione globale e specifica da effettuare;
  6. verificare il contenuto delle Dichiarazioni di Conformità rilasciate dai fornitori;
  7. quantificare i parametri previsti (migrazioni specifiche, requisiti di purezza e controllare il rispetto dei limiti di legge.

Quando la macchina è complessa e realizzata con molti componenti, potrebbe avvenire che la somma delle singole migrazioni risulti superiore ad uno o più limiti previsti per legge e quindi che l’accumulo delle singole sostanze possa generare una condizione di non conformità. Per questo i laboratori pH sottopongono ad analisi il prodotto alimentare dopo il contatto con l’intera macchina (o dopo l’attraversamento) in condizioni di funzionamento.
Nel caso di attrezzature per l’acqua potabile come distributori oltre a definire l’idoneità alimentare secondo il DM 174 /2004 i test vengono effettuati anche sull’acqua di rete in entrata (point of entry) e in uscita (point of use) per verificarne i requisiti di potabilità e assicurarsi che non vengano modificate le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche come da Dlgs 18/2023 che aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il Dlgs 31/2001) o secondo la nuova Dir. 2020/2184.

Test microbiologici di performance delle macchine

Possono essere inoltre valutate le caratteristiche di performance di devices specifici mediante l’applicazione di procedure create ad hoc per soddisfare le richieste. Le caratteristiche di igienicità delle macchine vengono valutate con test di contaminazione microbica secondo standard nazionali e internazionali e in assenza con protocolli ad hoc. In questo modo si valida la fase di cleaning delle macchine del caffè. 
Nel caso delle lavastoviglie si verifica che la macchina raggiunga un livello di prestazione di disinfezione conforme ai requisiti microbiologici secondo DIN SPEC 10534:2019-02 mediante test di contaminazione. 

Apparecchiature per la filtrazione delle acque 

I materiali usati per la fabbricazione di oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano sono disciplinati dal Decreto 174/2004 del Ministro della Salute, entrato in vigore nel luglio del 2007.
Nel caso di attrezzature per l’acqua potabile come distributori, oltre a definire l’idoneità alimentare secondo il DM 174 /2004, i test vengono effettuati anche sull’acqua di rete in entrata (point of entry) e in uscita (point of use) per verificarne i requisiti di potabilità e assicurarsi che non vengano modificate le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche come da Dlgs 18/2023 che aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il Dlgs 31/2001)  o secondo la nuova Dir. 2020/2184.

Il DM 174/2004 detiene al suo interno alcuni riferimenti considerati essenziali per la sua piena attuazione:

  • l’osservanza di liste positive per i materiali consentiti: materie plastiche, gomme, leghe e acciai;
  • i limiti di migrazione specifica per ogni materiale consentito;
  • la cessione di sostanze chimiche non deve superare i limiti previsti dal D.lgs. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i;
  • l’assenza di cessione di sostanze tossiche e non regolamentate;
  • per alcuni materiali il decreto 174 rimanda al DM 21 marzo 1973, relativo ai materiali a contatto con alimenti.

Tra i settori interessati dal DM 174/2004: acqua calda sanitaria (gas, elettrico e solare), trattamenti acqua (addolcitori, osmosi inversa), industrie alimentari, adduzione e trasporto (acquedotti, pompe, condotte).

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