Direttiva PED 2014/68/UE per Attrezzature a Pressione

Direttiva PED 2014/68/UE per Attrezzature a Pressione

Creare vantaggi aziendali in tutti i settori chiave

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La Direttiva 97/23/CE (PED) sulle attrezzature in pressione è sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE che si allinea al nuovo quadro legislativo europeo. I produttori di attrezzature e serbatoi in pressione dovranno rivedere le loro procedure relativamente alla Marcatura CE e alla relativa documentazione. I cambiamenti toccano però anche gli altri operatori economici e gli OO. NN. ed altre parti terze.

Le principali modifiche

Non vi è alcun cambiamento nel campo di applicazione della PED o nelle tabelle di pericolosità per categoria di prodotti. 
La maggior parte delle modifiche alla nuova Direttiva riguardano la classificazione delle sostanze pericolose e le conseguenze sulla categoria di rischio, oltre ad aspetti procedurali (procedure di valutazione della conformità).

Sono pochissime, invece, le modifiche ai requisiti di conformità, e la maggior parte di queste riguardano la tracciabilità degli scambi commerciali con relative responsabilità per i vari operatori economici, la responsabilità degli OO. NN. ed altre parti terze di dimostrare e mantenere attraverso accreditamento la propria competenza e di partecipare a scambi su base nazionale ed internazionale per mantenere un’uniformità di approccio e di valutazione.

Secondo la nuova Direttiva 2014/68/CE, le certificazioni esistenti sono valide. L’articolo 48 afferma: "I certificati e le decisioni emesse dagli organismi di certificazione circa la conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 97/23/CE sono validi ai sensi della presente.”

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REQUISITI IN VIGORE DAL 1° Giugno 2015

ARTICOLO 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE 

Con la nuova Direttiva cambia la classificazione delle attrezzature in pressione, poiché la Direttiva sulle sostanze pericolose  67/548/CEE -  a cui la PED fa riferimento, che per classificare i fluidi li inserisce nel  Gruppo 1 o 2, viene sostituita dal regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) di sostanze e miscele, Regolamento CE 1272/2008.
Poche sono le sostanze che riguardano la PED che dovrebbero cambiare a seguito di questa modifica. Le tabelle di classificazione delle attrezzature a pressione non subiranno cambiamenti.
I nuovi requisiti dovranno essere applicati alle nuove apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2015.

ReQUISITI IN VIGORE DAL 19 LUGLIO 2016

La nuova direttiva è stata allineata al Nuovo Quadro Legislativo - NQN. In questo contesto, i produttori di attrezzature a pressione dovranno rivedere le loro procedure di marcatura CE e la documentazione dopo il 2015 e allinearle alla nuova normativa. 

Struttura della direttiva

Tutti gli operatori economici che immettono sul mercato dell'UE nuove attrezzature a pressione devono essere in grado di fornire alle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni, informazioni dettagliate sugli operatori economici da cui hanno acquistato o a cui hanno venduto specifiche attrezzature a pressione. I produttori devono effettuare un'analisi dei rischi invece di un'analisi dei pericoli.
Nuove definizioni di alcuni termini, moduli e contenuti.

Tipi di operatori economici

Oggi la Direttiva identifica quattro tipi di operatori nel settore specifico:

1. Fabbricanti
2. Importatori
3. Distributori
4. Rappresentanti autorizzati per produttori locati fuori dai confini dell’Unione Europea

Il nuovo quadro normativo a cui la nuova Direttiva fa riferimento, ha riconosciuto come non solo i produttori, ma tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali abbiano un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato UE.
La revisione della direttiva chiarisce anche che importatori o distributori di attrezzature in pressione o di insiemi che li immettono sul mercato con marchio proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità, saranno considerati alla stregua di fabbricanti e dovranno quindi assumersi la responsabilità legale per la conformità del prodotto, tra cui anche la valutazione di conformità.

Modifiche dei moduli

  • Modulo A1 è stato rinominato A2
  • Modulo B1, design type, è stato incorporato nel modulo
  • Modulo B è ora una combinazione di design type e production type
  • Modulo C1 è stato rinominato C2

Come i moduli rientrano nelle categorie

  • Categoria I = Modulo A
  • Categoria II = Moduli A2, D1, E1
  • Categoria III = Moduli B (design type) + D, B (design type) + F, B (production type) + E, B (production type) + C2, H
  • Categoria IV = Moduli B (production type) + D, B (production type) + F, G, H1

Modulo B e B1 sono stati uniti in un unico modulo, pur mantendo intatta la distinzione, rispettivamente B (production type) e B (design type). 
I moduli D, D1, E, E1, G, H, e H1 presentano modifiche ai requisiti del Sistema di Gestione Qualità. Le definizioni CE type examination e CE design examination sono sostituiti dal termine "EU-Type Examination"

L’analisi dei rischi affianca l'analisi dei pericoli

L’Organismo Notificato deve ora informare i fabbricanti circa lo stato dell'arte e dei cambiamenti in corso.
I produttori devono conservare nome e indirizzo dei loro clienti per almeno 10 anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti, così come pure gli importatori ed i distributori devono conservare nome e indirizzo dei loro clienti e fornitori per almeno 10 anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti.

Dichiarazione di conformità

  • Il titolo è stato leggermente modificato in 'Dichiarazione di conformità UE'.
  • È facoltativo scegliere di assegnare un numero alla dichiarazione.
  • Sono state fornite indicazioni circa il tipo di informazioni che devono essere fornite per permettere l’identificazione del prodotto (è suggerito di utilizzare l'immagine).
  • Deve essere inserita una informativa che spieghi come la Dichiarazione sia stata rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore ed un’altra dichiarazione che affermi che il prodotto è stato dichiarato conforme alla normativa applicabile.
  • È stato modificato il numero della direttiva, ed il nuovo numero, 2014/68/UE deve essere dichiarato.

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