Creare vantaggi aziendali in tutti i settori chiave
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La Direttiva 97/23/CE (PED) sulle attrezzature in pressione è sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE che si allinea al nuovo quadro legislativo europeo. I produttori di attrezzature e serbatoi in pressione dovranno rivedere le loro procedure relativamente alla Marcatura CE e alla relativa documentazione. I cambiamenti toccano però anche gli altri operatori economici e gli OO. NN. ed altre parti terze.
Non vi è alcun cambiamento nel campo di applicazione della PED o nelle tabelle di pericolosità per categoria di prodotti.
La maggior parte delle modifiche alla nuova Direttiva riguardano la classificazione delle sostanze pericolose e le conseguenze sulla categoria di rischio, oltre ad aspetti procedurali (procedure di valutazione della conformità).
Sono pochissime, invece, le modifiche ai requisiti di conformità, e la maggior parte di queste riguardano la tracciabilità degli scambi commerciali con relative responsabilità per i vari operatori economici, la responsabilità degli OO. NN. ed altre parti terze di dimostrare e mantenere attraverso accreditamento la propria competenza e di partecipare a scambi su base nazionale ed internazionale per mantenere un’uniformità di approccio e di valutazione.
Secondo la nuova Direttiva 2014/68/CE, le certificazioni esistenti sono valide. L’articolo 48 afferma: "I certificati e le decisioni emesse dagli organismi di certificazione circa la conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 97/23/CE sono validi ai sensi della presente.”
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REQUISITI IN VIGORE DAL 1° Giugno 2015
ARTICOLO 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE
Con la nuova Direttiva cambia la classificazione delle attrezzature in pressione, poiché la Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE - a cui la PED fa riferimento, che per classificare i fluidi li inserisce nel Gruppo 1 o 2, viene sostituita dal regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) di sostanze e miscele, Regolamento CE 1272/2008.
Poche sono le sostanze che riguardano la PED che dovrebbero cambiare a seguito di questa modifica. Le tabelle di classificazione delle attrezzature a pressione non subiranno cambiamenti.
I nuovi requisiti dovranno essere applicati alle nuove apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2015.
La nuova direttiva è stata allineata al Nuovo Quadro Legislativo - NQN. In questo contesto, i produttori di attrezzature a pressione dovranno rivedere le loro procedure di marcatura CE e la documentazione dopo il 2015 e allinearle alla nuova normativa.
Tutti gli operatori economici che immettono sul mercato dell'UE nuove attrezzature a pressione devono essere in grado di fornire alle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni, informazioni dettagliate sugli operatori economici da cui hanno acquistato o a cui hanno venduto specifiche attrezzature a pressione. I produttori devono effettuare un'analisi dei rischi invece di un'analisi dei pericoli.
Nuove definizioni di alcuni termini, moduli e contenuti.
Oggi la Direttiva identifica quattro tipi di operatori nel settore specifico:
1. Fabbricanti
2. Importatori
3. Distributori
4. Rappresentanti autorizzati per produttori locati fuori dai confini dell’Unione Europea
Il nuovo quadro normativo a cui la nuova Direttiva fa riferimento, ha riconosciuto come non solo i produttori, ma tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali abbiano un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato UE.
La revisione della direttiva chiarisce anche che importatori o distributori di attrezzature in pressione o di insiemi che li immettono sul mercato con marchio proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità, saranno considerati alla stregua di fabbricanti e dovranno quindi assumersi la responsabilità legale per la conformità del prodotto, tra cui anche la valutazione di conformità.
Come i moduli rientrano nelle categorie
Modulo B e B1 sono stati uniti in un unico modulo, pur mantendo intatta la distinzione, rispettivamente B (production type) e B (design type).
I moduli D, D1, E, E1, G, H, e H1 presentano modifiche ai requisiti del Sistema di Gestione Qualità. Le definizioni CE type examination e CE design examination sono sostituiti dal termine "EU-Type Examination"
L’analisi dei rischi affianca l'analisi dei pericoli
L’Organismo Notificato deve ora informare i fabbricanti circa lo stato dell'arte e dei cambiamenti in corso.
I produttori devono conservare nome e indirizzo dei loro clienti per almeno 10 anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti, così come pure gli importatori ed i distributori devono conservare nome e indirizzo dei loro clienti e fornitori per almeno 10 anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti.
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