Il Bisfenolo A (BPA) è prodotto sin dagli anni '60 ed è una sostanza chimica molto utilizzata in tutti i paesi industrializzati. È usato come monomero nella produzione di oggetti in policarbonato (PC) destinati a venire a contatto con gli alimenti e bevande, quali stoviglie riutilizzabili (piatti e tazze) e contenitori in plastica di policarbonato, o utilizzata per la sintesi di resine epossifenoliche, impiegate come rivestimenti per le lattine di bibita e barattoli di latta per alimenti. Viene utilizzato anche per altre applicazioni non alimentari come vernici a base di resine epossidiche, dispositivi medici, inchiostri da stampa e ritardanti di fiamma. Un’applicazione diffusa del BPA è stata nella carta termica utilizzata per gli scontrini di cassa, per fortuna vietata dal gennaio 2020.
Da diversi anni, però, il Bisfenolo A è una sostanza controversa e recentemente è stata classificata come interferente endocrino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce un interferente endocrino come «Una sostanza o una miscela esogena che altera la funzione del sistema endocrino e di conseguenza provoca effetti negativi sulla salute di un organismo intatto, o sulla sua progenie». Si sospetta che gli interferenti endocrini siano associati ad alterazioni della funzione riproduttiva, ad un’aumentata incidenza di tumore alla mammella e problemi dello sviluppo infantile.
I consumatori per ridurre l’assunzione di BPA possono mettere in atto alcune azioni utili:
"Molto importante è il controllo anche per quanto riguarda i produttori”, dichiara Stefania Linguaglossa, Senior Account Manager Food Contact & Product di TÜV Italia. “L’utilizzo del bisfenolo A nei materiali plastici a contatto con gli alimenti è autorizzato ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea N. 10/2011 e nel corso degli ultimi anni la Commissione Europea ha stabilito limiti e divieti. Per essere certi di rispettare le limitazioni è possibile rivolgersi a laboratori accreditati, come i Laboratori pH, che permettono di determinare, tramite prove quali ad esempio test di migrazione, valutazione inquinanti della carta e del NIAS e analisi REACH, sostanze come il BPA utilizzando tecniche e strumentazione di ultima generazione".
Nel gennaio 2011 la Commissione europea ha vietato l’impiego del BPA per la produzione di biberon per l’infanzia in policarbonato. Nel febbraio 2018 l'UE ha abbassato il limite di migrazione specifica per il BPA nei materiali a contatto con gli alimenti, sia plastici che i rivestimenti, e ha aggiunto il divieto di utilizzo di BPA per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato destinate ai lattanti (bambini età <12 mesi) e ai bambini della prima infanzia (1-3 anni).
Per la carta termica il Regolamento dell'Unione europea 2016/2235 ha imposto una restrizione per il BPA inserita nell’allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
In particolare, dopo il 2 gennaio 2020 non è ammessa l’immissione sul mercato della sostanza Bisfenolo A nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso. Il BPA è una delle sostanze più tenute sotto controllo dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni che hanno il compito di valutare la sicurezza dei composti con cui si può entrare giornalmente in contatto.
Il 19 dicembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3190, che introduce nuove regole sull’utilizzo del Bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.
Tale regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il 4,4’-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») (n. CAS 80-05-7) e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari:
a) adesivi;
b) gomme;
c) resine a scambio ionico;
d) materie plastiche;
e) inchiostri da stampa;
f) siliconi;
g) vernici e rivestimenti.
Vietato l’utilizzo del BPA e dei suoi sali nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA.
In deroga al paragrafo 1, il BPA e i suoi sali possono essere utilizzati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica di cui all’allegato II, fatte salve le restrizioni ivi stabilite:
In Vernici e rivestimenti:
Destinati ad essere utilizzati come monomero o come sostanza di partenza nella fabbricazione di resine epossidiche liquide da applicare su materiali o su oggetti autoportanti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di capacità superiore a 1 000 litri.
La migrazione nei prodotti alimentari non deve essere rilevabile.
In Materie plastiche
Destinate ad essere utilizzate come monomero o come sostanza di partenza nella fabbricazione di assemblaggi di membrane di filtrazione in polisolfone.
La migrazione nei prodotti alimentari non deve essere rilevabile.
Il presente regolamento stabilisce inoltre prescrizioni specifiche relative al contenuto di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo: non devono contenere BPA residuo
Il regolamento (UE) n. 321/2018 della Commissione viene abrogato.
Il regolamento (UE) 2024/3190 completo e reperibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403190
La Commissione Europea si sta inoltre concentrando sull'individuazione di sostituti adeguati del BPA, rendendo necessaria una valutazione del rischio e un processo di autorizzazione per i bisfenoli e i derivati utilizzati come alternative. Questo sottolinea l'impegno a mitigare i rischi per la salute associati a queste sostanze chimiche.
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