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Cos’è e come si calcola il principio Do No Significant Harm

Un approccio LCA può tornare molto utile in fase di valutazione DNSH

Articolo di: Primiano De Rosa Giglio

DNHS e LCA: un approccio per calcolarlo

Dalla Tassonomia Verde Europea al PNRR è fondamentale non arrecare danni significativi all’ambiente (Do Not Significant Harms, DNHS). A tale scopo, un approccio LCA può tornare molto utile in fase di valutazione DNSH.

La Tassonomia europea delle attività sostenibili (Regolamento UE 2020/852) segna un punto di svolta nelle politiche europee in materia di finanza sostenibile; essa individua infatti i criteri, quantitativi e qualitativi, per determinare come ogni attività economica contribuisca o meno agli obiettivi di sostenibilità fissati dal regolamento stesso: mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, Transizione verso l’economia circolare, Prevenzione e controllo dell’inquinamento e protezione della biodiversità.

Attraverso questa classificazione delle attività sostenibili, l’Unione Europea punta a promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili al fine di realizzare gli obiettivi del Green Deal e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il principio base della Tassonomia è che, per essere definita sostenibile, un’attività economica non solo deve contribuire in modo sostanziale ad uno degli obiettivi sopra elencati, ma non deve arrecare danno a nessuno dei restanti obiettivi: questo principio viene definito DNSH, acronimo per “Do No Significant Harm”.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo se:

  • genera significative emissioni di gas climalteranti;
  • determina un maggiore impatto negativo degli eventi climatici avversi, ora e in futuro, sull'attività stessa, sulle persone, sulla natura o sui beni;
  • deteriora la qualità dei corpi idrici e ne riduce il potenziale ecologico;
  • genera inefficienze nell'utilizzo di materiali riciclati, incremento nell’uso di risorse o produzione significativa di rifiuti;
  • determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
  • è dannosa per gli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e della biodiversità.

 

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DNSH e PNRR

Il principio DNSH trova applicazione pratica anche nell’ambito del PNRR; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza identifica nel dettaglio le azioni che ogni Stato Membro intraprenderà con i fondi del programma Next Generation EU, programma da 750 miliardi di euro per la ripresa economica a seguito della pandemia da COVID-19. 

Le azioni del PNRR, tra i vari obiettivi, si propongono di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare il Green Deal europeo e altri accordi internazionali in tema sostenibilità; risulta quindi fondamentale la conformità al principio DNSH degli investimenti e dei progetti relativi al PNRR. Tale vincolo si traduce nella necessità di garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, e quindi in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività sostenibili Regolamento UE 2020/852.

LA VALUTAZIONE DNSH e LCA

La Circolare del MISE n. 120820 del 28 marzo 2022 specifica i dettagli e le modalità di verifica al principio DNSH. La valutazione di tale principio o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata tenendo conto:

  • Delle condizioni di esclusione settoriali previste nell’ambito del PNRR; sono esclusi, ad esempio, i seguenti codici Nace/Ateco: 05 estrazione di carbone, 07 estrazione di minerali metalliferi, 38.22 trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
  • Della dimensione dell’investimento, con una soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione pari a 10 mln di euro.
  • Della relazione di sostenibilità elaborata dalle imprese proponenti in cui esse forniscono le informazioni richieste rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento.
  • I possibili elementi di prova richiamati nella relazione possono includere: valutazioni ambientali/dei rischi, asseverazioni di esperti, certificazioni ambientali (EMAS, UNI EN ISO 14001, Ecolabel) etc.

Il principio di DNSH giocherà un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di incentivazione e finanziamento a livello comunitario e nazionale. Basti pensare al recente "Decreto direttoriale - Investimenti sostenibili 4.0", un regime di sostegno agli investimenti innovativi e sostenibili lanciato dal MiSE che ha come obiettivo quello di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. Uno dei requisiti principali che stabiliscono l’ammissibilità delle imprese agli incentivi previsti da questo Decreto è proprio il rispetto del principio DNSH.

Il principio DNSH si inserisce quindi in un contesto nel quale è sempre più importante misurare, valutare e comunicare l’impatto ambientale, ma anche economico e sociale, delle attività in ogni settore economico, attraverso metodologie consolidate e verificate da parte terza. Infatti, il danno significativo si può calcolare con un approccio LCA tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e dei servizi forniti dall’attività economica, con un approccio cradle-to-grave.

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