I requisiti di sicurezza delle macchine
I requisiti di sicurezza delle macchine
La Direttiva macchine 2006/42/CE è una direttiva europea di prodotto relativa alla progettazione e alla costruzione delle macchine. Tale direttiva è cogente all’interno dell’Unione Europea e regolamenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione.
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione. Per messa in servizio si intende il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva.
La Direttiva macchine ha un duplice scopo:
Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo alle macchine.
Questo nuovo Regolamento nasce dalla necessità di uniformare i requisiti di salute e sicurezza all’interno dell’Unione Europea per far sì che siano aggiornati rispetto al progresso tecnologico (come l’intelligenza artificiale), ma anche alla progettazione, costruzione e commercio dei macchinari.
L’aspetto tecnologico è un nodo cruciale, in quanto, la vecchia direttiva, non copriva sufficientemente i nuovi rischi derivanti dalle tecnologie emergenti, visto l’uso sempre più diffuso di tecnologie collaborative in ambito industriale.
Tra le novità più concrete troviamo le seguenti:
Il nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230 pubblicato il 29/06/2023 entrerà in vigore sul suolo europeo il 19/07/2023 e sarà applicabile dal 14/01/2027. Ciò significa che dal 14/01/2027 la Direttiva Macchine (CE) 2006/42 sarà abrogata.
I soggetti interessati alla Direttiva macchine sono principalmente i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori di macchine. Risulta inoltre di interesse per gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
La Direttiva macchine si applica a:
a) macchine (compresi gli insiemi di macchine);
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
«macchina»:
«attrezzatura intercambiabile»:
«componente di sicurezza»:
«accessori di sollevamento»:
«catene, funi e cinghie»:
«dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»:
«quasi-macchine»:
TÜV Italia può offrire servizi di certificazione, ispezione, testing e collaudo. La certificazione da parte di ente terzo può avvenire in ambito cogente o in ambito volontario.
Se la macchina è contemplata dall'allegato IV della Direttiva Macchine (macchine ritenute particolarmente pericolose), ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
Entrambe le procedure necessitano di intervento da parte di un Organismo Notificato. TÜV Italia è Organismo Notificato per la Direttiva Macchine. L’attività di certificazione in ambito cogente prevede:
Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV della Direttiva Macchine (macchine ritenute particolarmente pericolose) il fabbricante o il suo mandatario può far volontariamente certificare la stessa da parte di Ente Terzo. L’attività di certificazione in ambito volontario prevede:
La direttiva macchine richiede che il fabbricante, o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina debba:
Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato deve accertarsi:
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi il fabbricante o il suo mandatario:
Per la scelta delle misure di protezione più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
Il processo di valutazione e riduzione dei rischi può essere effettuato secondo la norma EN ISO 12100:2010 (unica norma di tipo A armonizzata alla Direttiva Macchine) e con il rapporto tecnico ISO/TR 14121-2:2012.
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