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Direttiva acqua potabile: cosa cambia con il D.Lgs. 102/2025

Articolo di: Claudia Battistini Data: 15 May 2026

La direttiva acqua potabile (Direttiva UE 2020/2184) segna un cambio di paradigma nella tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano. In Italia, il suo recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 18/2023, oggi aggiornato e rafforzato dal D.Lgs. 10 giugno 2025, n. 102, entrato in vigore il 19 luglio 2025.

Il D.Lgs. 102/2025 rafforza la normativa sull'acqua potabile in Italia, integrando il D.Lgs. 18/2023 con controlli più rigorosi, nuovi limiti per PFAS e TFA, e definendo operativamente le responsabilità del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) negli edifici. La riforma introduce un approccio basato sulla gestione del rischio dal punto di prelievo all'utilizzo finale, con protocolli tecnici specifici per la Legionella e i materiali a contatto con l'acqua.

Direttiva acqua potabile: perché è un cambiamento rilevante 

Il nuovo quadro normativo introduce: 
 • nuovi parametri e limiti più stringenti;
 • controlli basati sul rischio;
 • maggiore responsabilità per gestori, proprietari e amministratori di edifici;
 • obblighi estesi anche agli impianti interni. 

L’obiettivo è garantire un livello più elevato e uniforme di protezione della salute umana, con particolare attenzione ai contaminanti emergenti e alla trasparenza verso cittadini e autorità. 

Le scadenze principali da conoscere

La direttiva acqua potabile, così come aggiornata dal D.Lgs. 102/2025, prevede un calendario di applicazione progressivo: 

12 gennaio 2026 
 • 
Entrata a regime dei nuovi valori per Clorito, Clorato e Cromo 
 • Avvio della piena operatività del controllo PFAS 

13 luglio 2026 
 • 
Monitoraggio obbligatorio della somma dei 4 PFAS prioritari (0,02 µg/L) 
 • Inclusione delle molecole ADV nella somma dei PFAS, a seguito del rinvio disposto dalla Legge di bilancio 2026 

31 dicembre 2026 
 • 
Applicazione dell’obbligo UE sui materiali a contatto con l’acqua potabile (ReMaF) 

13 gennaio 2027 
 • Monitoraggio obbligatorio del TFA – acido trifluoroacetico (10 µg/L) 

 

Cosa cambia davvero con la Direttiva acqua potabile 

PFAS: controlli più rigorosi e nuove soglie 

Uno degli elementi centrali della direttiva acqua potabile è il rafforzamento del controllo sui PFAS, sostanze persistenti e potenzialmente dannose per la salute. 
Il decreto 102/2025 ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei PFAS rispetto al precedente D.Lgs. 18/2023. Ha eliminato il parametro generico "PFAS totale", concentrando i controlli su soglie più specifiche e restrittive: 

  • limite di 0,10 µg/L per la somma dei PFAS: riferito a un elenco definito di molecole (esteso da 24 a 30 dal nuovo decreto);
  • limite di 0,02 µg/L per la somma dei 4 PFAS prioritari, il parametro più critico per la salute umana (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS);
  • obbligo di metodiche analitiche avanzate e adeguata sensibilità strumentale.

Il controllo del parametro “somma di PFAS” è divenuto obbligatorio dal 13 gennaio 2026, con esclusione delle molecole ADV. Per quanto riguarda l’applicazione dei valori limite relativi alla somma di 4 PFAS e alle molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4, la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha disposto un rinvio di sei mesi, spostando l’entrata in vigore degli obblighi dal 13 gennaio 2026 al 13 luglio 2026 

Nuovo parametro TFA: un contaminante emergente sotto osservazione 

Tra le novità più significative introdotte dal D.Lgs 102/2025 rientra il TFA (acido trifluoroacetico), sottoprodotto persistente di alcuni PFAS e fitofarmaci. 
 • Valore limite: 10 µg/L 
 • Obbligo di monitoraggio dal 13 gennaio 2027 

Questo parametro richiede competenze analitiche specifiche e una valutazione attenta delle fonti di contaminazione. 

Materiali a contatto con l’acqua potabile (ReMaF) 

Il decreto introduce un nuovo sistema europeo di autorizzazione per: 
• reagenti chimici;
• materiali filtranti;
• dispositivi di trattamento.

L’approccio è integrato e riguarda l’intero percorso dell’acqua: rete → impianto → punto di utilizzo.
Il rispetto dei requisiti ReMaF diventa un elemento chiave per dimostrare la conformità alla direttiva acqua potabile, soprattutto negli impianti complessi. 

Legionella: prevenzione e controllo basati sul rischio 

Se la prevenzione della Legionella era già il nucleo centrale del D.Lgs. 18/2023, il D.Lgs. 102/2025 ne ha trasformato l'obbligo "di principio" in un protocollo operativo rigido e sanzionabile Il nuovo decreto rafforza l’approccio preventivo alla Legionella, non solo negli edifici prioritari (scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive), ma impone ricadute gestionali importanti anche sugli impianti idrici complessi e condominiali.  
Il monitoraggio della Legionella diventa parte integrante dei piani di autocontrollo e dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), con il laboratorio chiamato a coadiuvare il gestore: 
• nella valutazione del rischio;
• nei monitoraggi mirati;
• nell’ interpretazione dei risultati e supporto alle azioni correttive. 
  

Punto di conformità ed edifici prioritari 

Una delle novità più rilevanti è l’estensione del concetto di punto di conformità: l’acqua deve essere conforme al punto di utilizzo, non solo all’uscita della rete. Il D.Lgs. 102/2025 chiarisce che la responsabilità dell'amministratore/proprietario non è più solo formale, ma legata a monitoraggi tecnici documentabili. Questo comporta: 
 • obbligo di monitoraggi interni;
 • responsabilità anche per impianti domestici, se possono influire sulla qualità dell’acqua.
  

SA e sistema AnTeA: più trasparenza e controllo 

Il decreto 102/2025 conferma e rafforza quanto introdotto dal D.Lgs 18/2023: 
 • l’obbligo dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA); 
 • l’estensione del sistema AnTeA;
 • una maggiore comunicazione verso cittadini e autorità. 

La gestione dell’acqua diventa sempre più documentata, tracciabile e verificabile. Il 102/2025 ha introdotto sanzioni molto più specifiche. 

Cosa significa tutto questo per operatori ed edifici 

Adeguarsi alla direttiva acqua potabile significa: 
 • ridurre il rischio di sanzioni e responsabilità;
 • tutelare la salute degli utenti; 
 • prevenire interventi correttivi urgenti e costosi; 
 • dimostrare una gestione consapevole e conforme della risorsa idrica. 
   

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