PIANO TRANSIZIONE 5.0: COS'È E COME RICHIEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA
Il recente Piano Transizione 5.0, disciplinato dal decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024 all’articolo 38, rappresenta una svolta significativa per il supporto alla digitalizzazione e alla transizione energetica delle aziende italiane. Vediamo nel dettaglio come le imprese possono beneficiare di questo importante strumento finanziario.
Il Piano Transizione 5.0 è diretto a tutte le imprese che, nel biennio 2024-2025, decidono di investire in nuove strutture produttive sul territorio nazionale o in progetti innovativi che portino a una marcata riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo è duplice: stimolare l'innovazione e promuovere la sostenibilità energetica.
Per essere ammessi ai benefici previsti dal decreto-legge, le imprese devono realizzare investimenti che rispettino specifici requisiti. In particolare, è necessario che gli investimenti portino a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi interessati.
Gli investimenti ammessi al credito d'imposta sono quelli in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa, quali quelli elencati negli allegati A e B della legge del 11 dicembre 2016, n. 232. Tali investimenti devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il credito d'imposta varia in base all'entità dell'investimento:
- 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- 15% del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- 5% del costo per investimenti superiori ai 10 milioni di euro, fino a un massimo di 50 milioni di euro.
Inoltre, il credito è incrementato se la riduzione dei consumi energetici supera determinate soglie percentuali.
Se gli investimenti portano a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6%, 10%, o 15%, il credito d'imposta può essere aumentato fino al 45% del costo sostenuto.
Le imprese possono anche beneficiare di incentivi per la formazione del personale in tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica e per investimenti in beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Per richiedere il credito d'imposta, le imprese devono presentare in via telematica una descrizione del progetto di investimento e la documentazione rilasciata da un valutatore indipendente. Questo processo si svolge attraverso una piattaforma telematica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), che mette anche a disposizione anche un modello standardizzato per effettuare la richiesta. In particolare, va presentata la descrizione del progetto di investimento assieme alla documentazione rilasciata da un valutatore indipendente attestante la riduzione (ex ante) dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni precedentemente menzionati.
Inoltre, l’impresa deve inviare al GSE sia aggiornamenti periodici relativi allo stato di avanzamento dei lavori che, al loro completamento, la certificazione di effettiva realizzazione degli investimenti (ex post).
Le certificazioni ex ante ed ex post devono essere rilasciate da soggetti abilitati quali:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) accreditati secondo UNI CEI 11339;
- Energy Service Company (ESCo) accreditate secondo UNI CEI 11352.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Dopo l'avanzamento lavori, le imprese devono inviare al GSE la certificazione di realizzazione degli investimenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione ed entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24. L'eventuale credito non utilizzato è riportato in avanti per cinque anni.
Il Credito d’Imposta è utilizzabile in compensazione dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari, entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.
L’ammontare non ancora usufruito alla predetta data è procrastinabile e si può utilizzare in cinque quote annuali di pari importo.
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