Il Regolamento REACH comunemente associato ai rischi derivati dalla presenza di sostanze chimiche nei prodotti di consumo, ha in realtà implicazioni anche nell’industria Automotive che deve pertanto attenersi a dei requisiti chimici.
Il Regolamento REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, approvato il 18 Dicembre 2006 ed entrato in vigore il 1° Giugno 2007, è un Regolamento dell'Unione europea che ha lo scopo di migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche.
Molto spesso tale Regolamento è associato alle sostanze chimiche o ai prodotti di consumo, ma le sue implicazioni si spingono anche nel settore automotive, per il quale ACEA – European Automobile Manufacturers Association ha creato una specifica linea guida, attualmente in versione 4.0.
L’industria automotive include produttori ed importatori di articoli (ad esempio viti e componentistica) o oggetti complessi (ad esempio auto, paraurti, motori) che sono sottoposti alle indicazioni del Regolamento Reach.
Le sostanze normate, definite SVHC (Substances of Very High Concern) possono essere di diversa natura e tipologia, ad esempio piombo, cadmio, sali inorganici e specie organiche come bisfenolo A e acrilammide.
Dal punto di vista dei requisiti chimici ai quali è sottoposto il settore automotive, vi è il raggruppamento di SVHC “CL - Candidate List”, con un limite per ciascuna sostanza di 0,1% in peso, soglia al di sopra della quale possono scattare obblighi di comunicazione e notifica, come pure le sostanze sottoposte a restrizione, cioè specie normate espressamente per specifici usi e con limiti anche molto restrittivi.
Un esempio di restrizione direttamente applicabile al settore automotive è relativa al contenuto di IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici: gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei componenti in gomma o plastica che vengono a contatto diretto o prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o la cavità orale, in condizioni d’uso normale o ragionevolmente prevedibile, contiene oltre 1 mg/Kg (0,0001% del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.
Esempi immediati di punti in cui si applica tale restrizione possono essere volanti, manopole, cinture di sicurezza, come pure pomello del cambio e tutte le porzioni in gomma o plastica che possono venire a contatto con la cute.
Sia l’elenco delle SVHC Candidate List che delle restrizioni è in continua evoluzione, quindi è fondamentale verificare con attenzione quelli che possono essere i requisiti aggiuntivi applicabili. A tale scopo la sinergia con un Laboratorio esperto nel settore, come il Laboratorio pH – gruppo TÜV Italia, risulta la strategia vincente.
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