La progettazione di un prodotto può determinare fino all'80% del suo impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Per questo motivo, le normative dell'UE che si concentrano sulla circolarità e sull'uso sostenibile delle risorse sono fondamentali per ridurre gli impatti ambientali di un prodotto.
In linea con i principi del Green Deal europeo, l’approvazione del recente Regolamento sull'Ecodesign per Prodotti Sostenibili (ESPR) mira ad introdurre requisiti minimi di eco-progettazione per quasi tutte le categorie di prodotti venduti nell'Unione Europea. Questi requisiti saranno adattati a vari gruppi di prodotti per raggiungere obiettivi come una maggiore efficienza energetica, una durata di vita più lunga dei prodotti, un miglior valore dei materiali ed una riduzione dell'inquinamento e degli impatti ambientali complessivi.
L'ESPR introduce anche un framework per la comunicazione obbligatoria sulla sostenibilità ambientale dei prodotti. Informazioni come consumo energetico, contenuto riciclato, durabilità, riparabilità, riciclabilità ed impronta di carbonio del ciclo di vita dovranno essere comunicate attraverso un Passaporto Digitale di Prodotto (DPP). Questo strumento aiuterà le aziende lungo tutta la catena di approvvigionamento (produttori, importatori, distributori, riciclatori) ad accedere a informazioni sulla sostenibilità, migliorando i loro sforzi per migliorare le prestazioni ambientali e promuovendo l'uso di materie prime secondarie. Inoltre, i DPPs supporteranno i consumatori nel fare scelte informate e assisteranno le autorità nel verificare la conformità agli obblighi legali.
Secondo il cronoprogramma della Commissione Europea, il primo gruppo di prodotti ad incorporare il Passaporto Digitale di Prodotto sarà le batterie dei veicoli elettrici (EV). Nel dicembre 2020, la Commissione Europea ha proposto un nuovo Regolamento sulle Batterie, sostituendo la Direttiva Batterie del 2006, che è stata approvata nel luglio 2023 ed entrerà in vigore nell’estate 2024.
L'Articolo 7 del Regolamento sulle Batterie delinea le informazioni richieste per la dichiarazione dell'impronta di carbonio da includere nel Passaporto Digitale di Prodotto. Ciò include informazioni amministrative sul produttore, modello della batteria, ubicazione geografica dell'impianto di produzione e un link web a una versione pubblica dello studio a supporto dei valori dell'impronta di carbonio.
Calcolare l'impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici può essere una sfida per i produttori ed altri operatori economici come rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In questo articolo, rispondiamo ad alcune domande frequenti (FAQ) per chiarire dubbi comuni.
Sì, un organismo notificato deve verificare l'impronta di carbonio secondo il Regolamento sulle Batterie. Questo organismo di parte terza deve verificare e validare lo studio per determinare se l'impronta di carbonio dichiarata e le informazioni di supporto sono affidabili, credibili e corrette.
No, il campionamento dei dati da diversi impianti che producono lo stesso modello di batteria non è consentito secondo l'Allegato II del Regolamento sulle Batterie. I dati specifici dell'azienda devono provenire da dati direttamente misurati o raccolti da uno o più stabilimenti (dati specifici del sito) che sono rappresentativi delle attività dell'azienda.
L'ambito della verifica include il rapporto dello studio sull'impronta di carbonio, i dati e le informazioni utilizzate nello studio e i calcoli effettuati. L'organismo notificato può esaminare documenti da remoto e/o in loco. La verifica può includere visite ai siti di produzione e revisione dei documenti di supporto come distinte base, fatture, schede tecniche e informazioni sui fornitori. Sebbene i sistemi di gestione non siano obbligatori, la loro esistenza può supportare il campionamento e la verifica dei dati.
Non esiste una procedura obbligatoria, ma alcune buone pratiche includono: condividere l'obiettivo e l'ambito dell'audit con le parti coinvolte (ad es. fornitori, rappresentanti dell'impianto di produzione, proprietari dei dati), assicurarsi che queste parti siano preparate a partecipare all'audit (ad es. per interviste tra l'auditor e i rappresentanti dell'impianto) e verificare che tutti i documenti di supporto necessari siano disponibili.
Sì, i fornitori devono fornire le informazioni e la documentazione necessarie gratuitamente attraverso una delle tre opzioni: (i) fornire tutti i dati e le informazioni richieste per lo studio e la verifica dell'impronta di carbonio, (ii) fornire un dataset specifico dell'azienda conforme all'impronta di carbonio già verificato esternamente secondo il Regolamento sulle Batterie, oppure (iii) fornire tutti i dati richiesti a una terza parte (ad es. un'azienda di gestione dei dati) per aggregare gli input di diverse aziende e fornire un dataset conforme per diversi processi.
No, secondo le regole del Regolamento sulle Batterie, i fornitori di componenti/materiali non sono tenuti a essere certificati. Sono gli operatori economici che immettono le batterie sul mercato a doversi sottoporre alla verifica dell'impronta di carbonio per conformarsi al regolamento.
I dati secondari non sono raccolti, misurati o stimati direttamente dall'azienda, ma provengono da un database di inventario del ciclo di vita (LCI) di terze parti o da altre fonti. Il dataset più rappresentativo è caratterizzato dalla massima Rappresentatività Tecnologica (TeR) e dalla massima Rappresentatività Geografica (GeR).
Un dataset conforme all'impronta di carbonio delle batterie è un dataset specifico dell'azienda che descrive un processo specifico all'interno dell'azienda. Tutti i dati di attività in questo dataset devono essere specifici dell'azienda ed aderire ai requisiti definiti dal Regolamento sulle Batterie.
I dati specifici dell'azienda dovrebbero essere raccolti su base annuale, anno solare più recente o anno fiscale, e forniti come media annuale. Se il prodotto in questione è stato prodotto per meno di 12 mesi, i dati dovrebbero essere raccolti per la durata del periodo di produzione o dall'inizio dell'anno fino alla fine della produzione.
Quando il regolamento di base entrerà in vigore, un Regolamento Delegato della Commissione stabilirà la metodologia per calcolare e verificare l'impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici. Questo regolamento è attualmente soggetto a consultazione pubblica prima dell'approvazione finale. I prossimi passi coinvolgeranno l'istituzione del formato per la dichiarazione dell'impronta di carbonio e ogni Stato membro dell'UE designerà un'autorità notificante. Questa autorità sarà responsabile di impostare ed eseguire le procedure necessarie per valutare e notificare gli organismi di valutazione della conformità, che gestiranno quindi la verifica da parte di terzi.
Un quadro giuridico completo e orientato al futuro per affrontare gli aspetti ambientali, di sicurezza e di sostenibilità delle batterie.
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