Cosa cambia con la direttiva 2011/65/UE
Cosa cambia con la direttiva 2011/65/UE
1. Ampliamento dell'ambito di applicazione
2. Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità (DoC) e marcatura CE
3. Obblighi della supply chain
4. Procedimento per l'aggiunta di nuove sostanze soggette a restrizione
5. Scadenza automatica delle esenzioni
Il campo di applicazione RoHS 2 è stata ampliata in due modi, ossia chiarendo alcune definizione e aggiungendo altre categorie di prodotti. La definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)" include ora tutte le apparecchiature che richiedono correnti elettriche o campi elettromagnetici per soddisfare almeno una delle funzioni previste. Ciò include anche prodotti che sono stati precedentemente esclusi dal campo di applicazione, come ad esempio gli orsacchiotti parlanti o i fornelli a gas con un timer elettrico.
Sono anche aumentate le categorie di prodotti soggetti a questa Direttiva, che sono passate da otto a undici. Le nuove categorie sono evidenziate in grassetto:
• Categoria 1 - grandi elettrodomestici
• Categoria 2 - piccoli elettrodomestici
• Categoria 3 - IT e telecomunicazioni
• Categoria 4 - Apparecchiature di consumo
• Categoria 5 - apparecchi di illuminazione
• Categoria 6 - strumenti elettrici ed elettronici
• Categoria 7 - Giocattoli, tempo libero e per lo sport
• Categoria 8 - Dispositivi medici
• Categoria 9 - strumenti per il monitoraggio e ilcontrollo, tra cui il monitoraggio e il controllo industriale
• Categoria 10 - Distributori automatici
• Categoria 11 - Altre apparecchiature che non rientrano in una delle categorie di cui sopra
Le nuove categorie sono state o saranno incluse nella Direttiva in tempi diversi, come mostrato nella tabella sottostante:
Categoria |
New RoHS 2 Scope |
Effective Date (including DoC and CE Marking) |
Category 8 |
Medical devices* |
22 July 2014 |
Category 8 |
In vitro diagnostic medical devices |
22 July 2016 |
Category 9 |
Monitoring and control instruments |
22 July 2014 |
Category 9 |
Industrial monitoring and control instruments |
22 July 2017 |
Category 11 |
Other EEE not covered by Categories 1 to 10 |
22 July 2019 |
Others |
Products that only now fall within the scope of RoHS 2, for example, due to the change in the definition of EEE. |
22 July 2019 |
* Active implantable medical devices remain outside the scope of RoHS requirements for now, but are subject to future review by the EU Commission.
Dal 2 gennaio 2013, i prodotti che rientrano nei RoHS 2 richiedono anche la marcatura CE. In primo luogo, dunque, il fabbricante deve garantire che il prodotto soddisfi i requisiti delle sostanze soggette a restrizione e che sia stato effettuato un controllo interno della produzione. La conformità ai requisiti della RoHS 2 deve essere supportata da una documentazione tecnica in linea con i requisiti generali della decisione 768/2008/CE. La norma EN 50581:2012 è stata pubblicata per fornire indicazioni su come soddisfare questo requisito. Una volta che tali obblighi sono stati soddisfatti, può essere redatta una dichiarazione di conformità (DoC) e la marcatura CE può essere apposto sul prodotto finito.
RoHS 2 definisce gli obblighi specifici per ogni "operatore economico" - il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore (che comprende anche il rivenditore). Il produttore deve garantire che un'AEE (apparecchio elettrico o elettronico) è stato progettato e realizzato per soddisfare le esigenze di limitazione sulle sostanze soggette a restrizioni. Inoltre, il produttore ha il compito di redigere la documentazione tecnica, effettuare il controllo interno della produzione, emettere la dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE, garantire che il prodotto rechi le informazioni richieste per la sua tracciabilità, così da mantenere la documentazione tecnica e il DoC validi per 10 dall'immissione sul mercato.
Inoltre, tutti gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire la conformità dei prodotti che vendono. Ad esempio, sia produttori che importatori sono tenuti a tenere un registro dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti, mantenendo i loro distributori informati. A seguito di non conformità, sono tenuti ad applicare misure correttive (compresi il ritiro o il richiamo del prodotto) e informare immediatamente le autorità.
Quando la Direttiva RoHS 2 è entrata in vigore nel gennaio 2013, l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni è rimasta invariata. Tuttavia, l'elenco dovrebbe essere modificato di volta in volta con altre sostanze al fine di essere coerenti con altre normative comunitarie. In particolare, la Direttiva RoHS 2 prevede una procedura per garantire che le nuove sostanze soggette a restrizioni si allineino con altre legislazione sulle sostanze chimiche, come la REACH.
La direttiva include alcuni criteri in base ai quali sono previste esenzioni alla RoHS 2. Ciò significa che, in determinate circostanze, è concessa un'esenzione per l'immissione AEE sul mercato UE che contiene sostanze vietate dalla RoHS 2.
Tali esenzioni sono elencate agli allegati III e IV della direttiva: nell'allegato III per tutte le 11 categorie di AEE e dell'allegato IV solo per le categorie 8 e 9 (cioè i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo). Alle diverse categorie si applicano diversi periodi di validità. Per le esenzioni di cui all'allegato III, che sono applicabili a categorie 8 e 9, e tutte le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validità massima è di 7 anni. Le esenzioni di cui all'allegato III, che sono applicabili alle categorie da 1 a 7, 10 e 11 hanno una validità massima di 5 anni. Ciò significa che, a meno che la domanda di rinnovo sia già stata presentata e approvata, tutte le esenzioni andranno a scadere. Oltre a concedere e rinnovare le esenzioni, qualsiasi operatore economico della catena di fornitura può anche fare richiesta di revocare le esenzioni esistenti.
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