bambino con biberon che potrebbe contenere bisfenolo a

Regolamento UE 2024/3190: limiti all’uso del Bisfenolo A

NUOVE REGOLE SULL’UTILIZZO DEL BISFENOLO A (BPA) E DI ALTRI BISFENOLI NEI MOCA

Il 19 dicembre è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3190, che introduce nuove regole sull’utilizzo del Bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti.

Tale regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il 4,4’-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») (n. CAS 80-05-7) e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari:

a) adesivi;

b) gomme;

c) resine a scambio ionico;

d) materie plastiche;

e) inchiostri da stampa;

f) siliconi;

g) vernici e rivestimenti.

Vietato l’utilizzo del BPA e dei suoi sali nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA.

In deroga al paragrafo 1, il BPA e i suoi sali possono essere utilizzati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica di cui all’allegato II, fatte salve le restrizioni ivi stabilite:

In Vernici e rivestimenti:

Destinati ad essere utilizzati come monomero o come sostanza di partenza nella fabbricazione di resine epossidiche liquide da applicare su materiali o su oggetti autoportanti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di capacità superiore a 1 000 litri.

La migrazione nei prodotti alimentari non deve essere rilevabile.

In Materie plastiche

Destinate ad essere utilizzate come monomero o come sostanza di partenza nella fabbricazione di assemblaggi di membrane di filtrazione in polisolfone.

La migrazione nei prodotti alimentari non deve essere rilevabile

Il presente regolamento stabilisce inoltre prescrizioni specifiche relative al contenuto di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo: non devono contenere BPA residuo.

Il regolamento (UE) n. 321/2018 della Commissione viene abrogato.

Il Regolamento (UE) 2024/3190 completo e reperibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403190

 

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