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DPR 462/01: iter di abilitazione per organismi di terza parte

L'abilitazione del MISE viene richiesta per effettuare le verifiche sugli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche

Articolo di: Wilson Reali

Tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” e che hanno quindi lavoratori subordinati, sono soggette all’applicazione del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.


Questo Decreto del Presidente della Repubblica stabilisce infatti quali sono le attività di verifica che bisogna effettuare sugli impianti aziendali di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

Per le verifiche sugli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche i soggetti abilitati sono:

  • ASL (Azienda Sanitaria Locale);
  • ARPA (Azienda Regionale per la Protezione Ambientale);
  • Organismi di Ispezione individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Gli Organismi di Ispezione sono abilitati attraverso il rilascio di un decreto di abilitazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’ABILITAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE ACCREDIA

Prima del Decreto direttoriale del 13 luglio 2017 pubblicato nella G.U. n. 184 del 08 agosto 2017 le attività di valutazione per il rilascio del decreto di abilitazione per condurre verifiche secondo il DPR 462/01 erano interamente gestite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con il Decreto direttoriale del 13 luglio 2017, gli Organismi di ispezione già titolari di abilitazione con scadenza nell’anno 2017 venivano abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 2018 e produrre documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti entro tale data per l’istanza di rinnovo, in conformità alla direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 e implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi allegati.

Tutti gli organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nelle annualità successive al 2017 venivano invitati a produrre la documentazione entro la data del 30 giugno 2018 per l’istanza di rinnovo dell’abilitazione.
A seguito della sottoscrizione il 26 settembre 2017 dell’Addendum alla Convenzione in corso di validità con il MISE, ACCREDIA è stato delegato a rilasciare Accreditamenti ed estensione degli stessi a favore degli Organismi di Ispezione di Tipo A per le attività di ispezione di cui al DPR 462/01. L’Accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce un pre-requisito obbligatorio per il rilascio delle abilitazioni da parte del MISE.

A CHI SPETTA LA QUALIFICA DEGLI ISPETTORI

Il MISE in attuazione del disposto normativo non procederà più alla valutazione preventiva e abilitazione degli Ispettori che gli Organismi interessati vorranno qualificare. Tale attività non verrà eseguita neanche da ACCREDIA, la qualifica degli Ispettori è un onere in capo esclusivamente agli Organismi Abilitati che dovranno procedere autonomamente a secondo quanto previsto dalle proprie procedure, nel rispetto dei requisiti richiesti per l’Accreditamento.

Gli Organismi di Ispezione effettuano valutazioni per conto di clienti privati, di organizzazioni ad essi collegate o di autorità, con l’obiettivo di fornire informazioni riguardo alla conformità di elementi sottoposti ad ispezione, a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti.
I parametri delle ispezioni comprendono aspetti di quantità, qualità, sicurezza, adeguatezza allo scopo, e la continua conformità della sicurezza dei macchinari o dei sistemi in esercizio.

Il raggiungimento di tali obiettivi è fortemente legato alla “credibilità” del sistema di valutazione della conformità, ovvero alla competenza ed al livello di imparzialità degli Organismi di Ispezione richiesto in funzione dei casi (tipo A, B o C), considerando che generalmente l’ispezione prevede l’esercizio del giudizio professionale per determinare l’accettabilità ai requisiti prestabiliti.

IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO

La conformità di un Organismo di Ispezione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 assicura che i suoi servizi siano accettati dai clienti e dalle autorità di supervisione, tuttavia, per garantire che un Organismo di Ispezione soddisfi “i criteri stabiliti dalle norme applicabili o da ogni altro requisito supplementare” è necessaria un’attestazione di una terza parte (Organismo di Accreditamento).
L’Accreditamento da parte di ACCREDIA in relazione al DPR 462/01 è rilasciato in conformità allo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per Organismi di ispezione di Tipo A; tale tipologia di Organismi garantisce, oltre alla competenza tecnica, anche elevati requisiti di imparzialità, a tutela delle aspettative di sicurezza espresse da tutti gli stakeholders.
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni e per l’imparzialità e coerenza delle loro attività d’ispezione.
TÜV Italia srl, dopo aver ottenuto l’Accreditamento da parte di ACCREDIA ha ottenuto in data 20/05/2022 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il rinnovo del decreto di abilitazione a svolgere attività ai sensi del DPR 462/01 in tutte le aree di competenza:

  • Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
  • Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
  • Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

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