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Il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce i requisiti di sostenibilità e di etichettatura per gli imballaggi durante il loro intero ciclo di vita, compresi la produzione, l’uso e la gestione dei rifiuti.
Esso si prefigge di:
Il regolamento copre tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine (industriale, al dettaglio, domestico, ecc.), integrando la legislazione esistente dell’Unione europea (UE) in materia di gestione dei rifiuti.
Gli imballaggi conformi al regolamento possono essere liberamente commercializzati in tutta l’UE. Gli Stati membri non possono imporre requisiti nazionali supplementari in contrasto con il regolamento, salvo espressa disposizione contraria.
Gli imballaggi devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo la presenza di sostanze nocive per proteggere la salute umana e l’ambiente.
Tutti gli operatori economici sono coinvolti nelle diverse fasi per tutta la durata dell’imballaggio, a partire dalla progettazione fino al fine vita.
Il «fabbricante», cioè la persona fisica o giuridica che fornisce prodotti imballati apponendovi il proprio nome o marchio, è di fatto responsabile anche dell’imballaggio.
Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato prodotti completi di imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi gli imballaggi già immessi sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi la responsabilità per gli obblighi che ne conseguono.
L’applicazione definitiva di questo regolamento è fissata il 12 agosto 2026, serve arrivare preparati a quella data poiché l’introduzione delle nuove disposizioni toccano parecchi punti come, ad esempio, il contenuto minimo di materiale riciclato, i requisiti di riciclabilità, le restrizioni delle sostanze pericolose presenti, obblighi di etichettatura, ecc.
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Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040
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