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Il Regolamento 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) è entrato in vigore per rendere più sicuri tutti gli articoli venduti o distribuiti nell’Unione Europea. Ma c’è un punto spesso sottovalutato dalle aziende cosmetiche: molti accessori abbinati ai cosmetici rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del GPSR, pur non essendo cosmetici.
Pennelli, spazzole, accessori make-up, pochette, packaging riutilizzabili, gadget promozionali… tutti questi articoli diventano prodotti ai sensi del nuovo regolamento e devono rispettare requisiti precisi di sicurezza, valutazione, documentazione e informazione al consumatore.
In questo articolo analizziamo cosa cambia davvero, quali sono i rischi più frequenti e quali sono le azioni concrete che produttori, importatori e distributori della cosmesi devono intraprendere.
In breve: cosa scoprirai in questo articolo
- perché il GPSR riguarda anche il settore cosmetico
- quali accessori e articoli rientrano nella definizione di “prodotto”
- chi è responsabile della sicurezza e della documentazione tecnica
- come verificare fornitori, materiali e prove REACH
- come gestire etichettatura, QR code, avvertenze
- perché fare attenzione ai “simil-alimenti” e agli articoli attrattivi per bambini
- cosa fare per essere conformi ed evitare rischi commerciali e reputazionali
Il Regolamento dell'Unione Europea 1223/2009 definisce prodotti cosmetici “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.
Rimangono quindi esclusi gli articoli diversi da sostanze e miscele, quali ad esempio unghie artificiali o glitter. NON sono cosmetici: articoli solidi come pennelli, pochette, lime, spazzole, accessori, gadget, packaging rigidi. Ed è proprio qui che il GPSR entra in gioco.
Questi articoli, infatti, ricadono nella definizione di “prodotto” prevista dal regolamento (art. 3 Definizioni): «prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non a loro destinato.
Questa definizione ci porta inevitabilmente alla successiva: «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
Tutti gli accessori o i packaging che ruotano attorno al mondo del make-up, della cura del corpo e più in generale della cosmetica devono essere sicuri: come si può avere questa garanzia? Quali valutazioni devono essere effettuate? E soprattutto chi è il responsabile di queste verifiche?
Il GPSR è molto chiaro: le valutazioni di sicurezza e la preparazione della documentazione tecnica che la dimostra è a carico di chi appone il proprio nome o marchio sul prodotto. Per definizione del regolamento egli è infatti il fabbricante, cioè la persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del regolamento potrebbe risultare compromessa (ad es. la personalizzazione di una pochette o di una borsettina con la stampa del proprio logo).
In pratica, l’unico referente europeo presente sul prodotto o sulla confezione dovrà assumersi la responsabilità, anche se sta soltanto importando un articolo.
Un esempio reale
Il referente indicato sull’etichetta di una crema solare venduta o regalata in abbinamento a un gonfiabile oppure a un asciugamano si assumerà il ruolo di referente per la sicurezza. Questo può essere evitato se sugli articoli promozionali compare un altro nominativo di un soggetto europeo.
Quanto previsto dal nuovo regolamento 2023/988 dissipa dubbi e cancella le zone d’ombra del passato, anche se a ben guardare non propone grandi novità.
Gli obiettivi delle Direttive, dei Regolamenti e del Codice del Consumo (D.Lgs 206/05) sono da sempre quelli di garantire il commercio e la libera circolazione di articoli sicuri, valutati attraverso regole uniformi e standard consolidati.
Anche secondo il Codice del Consumo (Definizione di “prodotto sicuro”- art. 103) è infatti considerato sicuro un qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto stesso e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Chi produce o commercializza articoli cosmetici, sicuramente è molto attento al prodotto che propone, a volte non approfondisce la sicurezza degli accessori a corredo.
Un esempio concreto
Chi produce ombretti potrebbe non valutare la sicurezza di applicatori o pennellini, perché tutta l’attenzione è focalizzata sul cosmetico stesso, ma questa è una parte essenziale della conformità alle normative del suo intero prodotto.
Allo stesso modo, chi importa e distribuisce un sapone per le mani, magari non si preoccupa della conformità del dispenser fornito in omaggio.
Prima di acquistare o far realizzare un nuovo accessorio, un erogatore, un contenitore ecc. (al di là del cosmetico) è buona norma assicurarsi che il fornitore sia serio e affidabile, valutando approfonditamente le sue capacità produttive e di credibilità.
Ancor prima dell’approvvigionamento, bisognerebbe quindi richiedere la documentazione di sicurezza che, come minimo, dimostri:
Ottenere la documentazione per tutti gli elementi commercializzati non è sufficiente: bisogna valutarla attentamente, verificando che i prodotti descritti e presenti nelle foto siano rappresentativi di quelli che si stanno acquistando. Può sembrare una banalità ma spesso nei rapporti di prova compaiono prodotti con colori o materiali differenti da quelli richiesti.
Un materiale o un colore diverso può invalidare le analisi chimiche eseguite e far correre dei guai.
Un esempio reale
Un dispenser per dischetti struccanti in plastica bianco è differente da uno in plastica blu o da un altro in legno: la chimica è diversa, lo sono quindi anche le valutazioni applicabili.
Se si acquistano prodotti realizzati da terzi, anche se da fornitori italiani o europei, è importante accertarsi che questi abbiamo ottemperato ai requisiti richiesti dalle normative applicabili.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, nessuno escluso, devono adottare le misure adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del regolamento 2023/988 e del regolamento 1907/2006 REACH.
Sarebbe bene valutare le informazioni date in etichetta a seconda delle diverse tipologie di articolo; tuttavia, ci sono principi generali da applicare per ogni prodotto:
È obbligatorio che tutti i prodotti, che siano venduti o regalati, rechino le corrette avvertenze, istruzioni d’uso e manutenzione, nella lingua del paese di commercializzazione; ad esempio, in Italia le istruzioni, avvertenze, indicazioni, ecc dovranno essere rese in italiano, come esplicitato dal Codice del Consumo , art. 9.
Sempre in ambito etichettatura, secondo il regolamento 2023/988 ogni articolo deve essere accompagnato almeno da un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
Inoltre, il fabbricante o chi si dichiara tale deve indicare il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato, con l’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale può essere contattato in caso di necessità.
Tali informazioni devono essere visibili anche in caso di acquisto online; la pagina web relativa all’articolo deve recare come minimo le stesse informazioni presenti sul prodotto al momento dell’acquisto presso un negozio fisico, la profumeria di fiducia o il supermercato.
Qualora la tipologia di prodotto lo renda necessario, le informazioni dovranno essere integrate secondo quanto previsto dalle relative norme verticali sotto le quali ricadono.
Un esempio reale
Un asciugamano da spiaggia dovrà avere anche l’indicazione relativa alla sua composizione fibrosa (ad es. 100% cotone) e alla sua manutenzione (lavaggio, asciugatura, stiratura, ecc.).
Un pallone gonfiabile fornito con un solare è e rimane a tutti gli effetti un giocattolo adatto a bambini di tutte le età e quindi dovrà riportare la marcatura CE e le indicazioni previste dalla direttiva 2009/48 per la sicurezza del giocattolo.
Il regolamento sicurezza generale prodotti (che abroga la dir. 87/357 dei simil alimenti) ha chiarito tutti i punti “oscuri” relativi a cosa NON può essere commercializzato sul mercato europeo in questo ambito, anche relativamente al mondo dei cosmetici.
Esempi tipici:
- saponi a forma di fragola
- bagnoschiuma al cioccolato in packaging da merendina
- dispenser a forma di patatine fritte
- accessori con personaggi molto attrattivi per bambini
Se un prodotto può essere scambiato per cibo o mordicchiato da un bambino, non può essere immesso sul mercato, a meno che non superi una rigorosa valutazione dei rischi.
Ogni operatore economico può agire per proprio conto nella classificazione dei prodotti, per la stesura delle avvertenze o delle diciture obbligatorie e per la composizione del fascicolo tecnico obbligatorio. Il regolamento 2023/988, così come il regolamento 1907/2006 REACH, non prevede l’intervento di alcun Ente terzo o laboratorio notificato.
In linea di massima le valutazioni di sicurezza possono essere fatte all’interno della propria azienda se si hanno le sufficienti conoscenze, in alternativa, può essere coinvolto un Ente esterno.
Per tutto ciò che ruota intorno al settore cosmetico offriamo webinar gratuiti.
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