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Implementazione esenzione cadmio e piombo nei profili di plastica in PVC rigido recuperato

Implementazione esenzione cadmio e piombo nei profili di plastica in PVC rigido recuperato

La Direttiva (UE) 2024/232 modifica l'allegato III del D.l. 4 marzo 2014, n. 27 in ambito RoHS e tratta la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nello specifico, amplia l’esenzione sulla restrizione di piombo e cadmio nei profili di plastica in PVC rigido recuperato utilizzati nelle AEE di categoria 11.

Nello specifico:

Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso “PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. 

A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. 

La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano all’autorità di vigilanza di cui all'art. 19 del presente decreto, su sua richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. 

Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.   

L’esenzione sopra riportata si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028.

Dal 1°agosto 2024 gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni sopra riportate.


Riferimento: Gazzetta ufficiale

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