UE plastica a contatto con alimenti

UE: revisione del regolamento sulle plastiche a contatto con alimenti

La Commissione europea (CE) ha proposto1 il 16° emendamento che modifica l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 10/20112, che stabilisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. Le modifiche proposte si basano sui recenti pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA (European Food Safety Authority) sulle nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con gli alimenti, nonché riguardo l'uso di sostanze già autorizzate. La consultazione pubblica sulla proposta di modifica è aperta fino al 31 marzo 2023, dopodiché la CE prenderà in considerazione ogni feedback ricevuto prima di finalizzare le modifiche.

La presente proposta di regolamento contiene diverse importanti modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 10/2011 sulle materie plastiche, tra cui:

  • Eliminazione di FCM 96 (legno) e FCM 121 (acido salicilico).
  • Nuovi limiti/restrizioni di gruppo per gli ftalati autorizzati:
    • FCM 157 (acido ftalico, estere dibutilico, DBP)
    • FCM 159 (acido ftalico, estere benzilbutilico, BBP)
    • FCM 283 (acido ftalico, estere di bis(2-etilesile), DEHP)
    • FCM 728 (acido ftalico, diesteri con alcoli primari saturi ramificati C8-C10, più del 60 % C9, DINP)
  • Adeguamento della specifica FCM 1059 (Poli((R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato, PHBH.
  • Aggiunta di 5 (cinque) nuove sostanze:
    • FCM 1078 (tris(2-etilesil) benzene-1,2,4-tricarbossilato)
    • FCM 1080 (trietanolammina-perclorato, sale di sodio) dimero)
    • FCM 1081 (N, N-bis(2-idrossietil)stearilammina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18)
    • FCM 1082 (acido fosforico, esteri misti con metacrilato di 2-idrossietile)
    • FCM 1083 (Benzofenone-3,3',4,4'-tetracarbossilico dianidride)
  • Estensione dell'uso di FCM 1007 (dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil] fosfonato)dal poli(etilene tereftalato) (PET) al poli(etilene 2,5-furandicarbossilato) (PEF).

La Commissione ha inoltre proposto che i materiali e gli oggetti di plastica conformi al Regolamento sulla plastica (CE) n. 10/2011 prima dell'entrata in vigore del presente emendamento, possano essere immessi per la prima volta sul mercato per un periodo transitorio di diciotto (18) mesi dopo l'entrata in vigore del presente emendamento e possano rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. Gli operatori che fabbricano prodotti intermedi e sostanze non ancora conformi al presente Regolamento devono informare gli utilizzatori di tali prodotti già entro nove (9) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento che tali prodotti, come previsto, non possono essere utilizzati per fabbricare materiali e oggetti di plastica da immettere sul mercato dopo la fine del periodo di transizione.


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[1] G/SPS/N/EU/611

[2] Regulation (EU) No 10/2011 (consolidated version to 23 September 2020)

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