La disposizione si applicherà a partire dal 1° settembre 2023.
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La Commissione europea (CE) ha pubblicato1 una nuova voce di esenzione RoHS 9(a)-III nell'Allegato III per il cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. Il cromo esavalente viene utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante per il circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas. Dopo aver esaminato la richiesta di esenzione, la Commissione ha deliberato che al momento attuale non sia scientificamente e tecnicamente possibile sostituire il cromo in questo uso.
Si ritiene sufficiente una concentrazione massima dello 0,7% di cromo esavalente in peso nella soluzione refrigerante, valida solo per le pompe di calore ad assorbimento a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua descritte nell'esenzione richiesta che rientra nella categoria 1 "grandi elettrodomestici" dell'allegato I della direttiva RoHS.
La Tabella A mostra i dettagli delle domande esentate.
Tabella A. Prodotto 9(a)-III
| Esenzione | Scopo e durata |
| Cromo esavalente fino allo 0,7% del peso, utilizzato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas per il riscaldamento di ambienti e acqua. | Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026. |
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